
Arrivano dall’Inps (Circolare n.58/2023) le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi alla misura di esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023, esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, così come autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4023 final per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 32 dicembre 2023.
“L’Istituto fa presente che per le assunzioni trasformazioni effettuate tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2022 – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021 già fornite con il messaggio n.3809/2021 a cui l’Inps fa rinvio”.
“La circolare precisa inoltre che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023. Diversamente – prosegue Tonelli – i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione”.