Atti esattoriali illegittimi per incompetenza territoriale

La sentenza n.1498/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano

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L’atto esattoriale emesso e notificato da un agente della riscossione diverso da quello ove il contribuente ha la propria residenza/domicilio fiscale è considerato illegittimo per incompetenza territoriale.

Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza n.1498/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Milano.

“Ricordiamo che la competenza territoriale nasce dal combinato disposto degli articoli 12, 24 e 26 del DPR n.602/2023 – sostiene Fedele Santomauro, vicepresidente dell’Istituto nazionale Esperti Contabili – dai quali si evince che l’ufficio impositore forma i ruoli per i vari ambiti territoriali dove operano i concessionari, ogni ruolo è consegnato al concessionario nell’ambito territoriale di riferimento ed il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito, delega il concessionario nel cui ambito l’attività deve essere svolta”.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n.4400/2023) chiarendo che è “illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’Ufficio di Agenzia delle Entrate-Riscossione che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente”.

“Di diverse vedute è invece l’agente della riscossione che, rifacendosi alla sentenza n. 19577/2017 della Cassazione, richiama un diverso orientamento, secondo il quale – prosegue Santomauro – l’Agenzia Entrate-Riscossione avrebbe carattere nazionale e non locale e la competenza all’emissione degli atti si determinerebbe nel momento di formazione del ruolo”.