
Come ogni estate, l’Agenzia delle Entrate in questo periodo si ferma. In particolare, una recente novità normativa ha introdotto una doppia finestra di sospensione annuale per l’invio degli avvisi bonari (le comunicazioni di irregolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria).
Il Decreto Adempimenti ha stabilito, infatti, due finestre temporali – dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre – durante le quali l’Agenzia non può trasmettere specifici atti, anche se già elaborati, salvo casi di urgenza e indifferibilità.
“Gli atti interessati includono – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – le comunicazioni relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, gli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e le lettere di compliance che invitano il contribuente all’adempimento spontaneo”.
La misura si aggiunge a quanto già previsto dall’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016, che dal 2017 prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per i versamenti collegati agli stessi atti.
“Dal 1° gennaio 2025, inoltre – prosegue Rosignoli – il termine per usufruire della sanzione ridotta passa da 30 a 60 giorni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è fissata al 25%, con una conseguente riduzione a circa 8,3% in caso di adesione”.
Di particolare rilievo è anche la modalità di notifica. Per coloro che hanno optato per la ricezione tramite intermediario, i 60 giorni non decorrono dalla ricezione dell’avviso da parte sua, ma 30 giorni dopo che l’intermediario lo ha ricevuto.