Avviso di accertamento, senza prove è inconsistente e fragile

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Agrigento

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Un avviso di accertamento senza prova, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n.130/2022, è da considerarsi inconsistente e fragile.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Agrigento, con la sentenza n.780/2023.

“Esaminando i singoli motivi di ricorso, la Corte di Giustizia ha ritenuto irrilevante sia la violazione e falsa applicazione dell’art.5 ter del D.Lgs 218/1997 che il difetto di motivazione tanto è vero che il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria e di contestarne il contenuto. Inoltre – sostiene Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti –deve essere disattesa l’eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto l’Agenzia ha invitato il contribuente a comparire”.
“Secondo la Corte però –
prosegue Cuchel – il ricorso era fondato in quanto, posto che l’onere probatorio grava sull’ente impositore, si registra l’assenza di qualsiasi documentazione contrattuale idonea a suffragare l’attività del ricorrente nell’anno in questione tanto più che lo stesso, in riferimento all’annualità della contrattualizzazione (2015) con il bookmaker non era in possesso di partita IVA”.

Inoltre, mancava una ricostruzione dell’effettiva e reale posizione fiscale del contribuente e non esistevano trasferimenti finanziari e bancari di pagamento di provvigioni percepite dallo stesso, né venivano evidenziati dall’Ufficio rapporti finanziari tra lo stesso e la società, né esiste altra documentazione della ricchezza del ricorrente desumibile dall’anagrafe tributaria”.