
Nei reati fallimentari “propri” la bancarotta fraudolenta documentale non può essere attribuita al professionista esterno privo di qualifica societaria.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 6314/2026, che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d’appello di Genova relativa al fallimento di una società a responsabilità limitata.
“Secondo i giudici di legittimità, il reato resta ancorato alla figura di chi ha la gestione della società. Il commercialista incaricato della contabilità, in quanto soggetto esterno e privo di qualifica – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non può risponderne da solo come unico autore, né può essere qualificato autore mediato ai sensi dell’articolo 48 del Codice penale”.
La Cassazione ha accolto entrambe le censure sollevate dalla difesa, ritenendo insufficiente la motivazione con cui la Corte d’appello aveva ribaltato l’assoluzione di primo grado.
“I giudici territoriali si erano limitati a richiamare principi generali – prosegue Santomauro – come l’obbligo di vigilanza degli amministratori, senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal Tribunale e senza chiarire quando e per quali ragioni gli amministratori avrebbero dovuto percepire lo stato di dissesto e optare per l’auto-fallimento”.
Particolare rilievo assume la posizione del commercialista. La Cassazione ha ribadito il principio di legalità nei reati propri: il soggetto estraneo può concorrere nel reato, ma non può esserne l’unico responsabile.