Bancarotta fraudolenta, l’imprenditore è sempre responsabile

La sentenza n.3442/2023 della Corte di Cassazione

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In tema di bancarotta fraudolenta, la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.3442/2023 ha ribadito l’indirizzo interpretativo secondo cui l’imprenditore non va esentato dalle responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall’obbligo di vigilare e controllare l’attività svolta dal delegato.

La Suprema Corte ha escluso la rilevanza della circostanza che la contabilità era stata tenuta fino a due anni prima della dichiarazione di fallimento da due diversi studi di commercialisti. Per i Massimi giudici – spiega Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore e – nel caso di bancarotta cosiddetta impropria – gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità”.

Inoltre, il Supremo Collegio ha precisato che a norma degli artt.2214 e 2392 del codice civile – prosegue Monteverde – l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda”.