
Gli abbondanti crediti giacenti nei cassetti fiscali attraggono numerose imprese in cerca di investimenti speculativi, soprattutto nel settore privato.
Dopo una serie di modifiche legislative, le responsabilità dei cessionari di tali crediti sono state definite, in particolare nei casi di colpa grave.
“L’articolo 121, comma 6 del Dl n.34/2020, oltre all’erogazione delle sanzioni – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il cessionario è responsabile in solido con il beneficiario per imposte e interessi. In particolare, la colpa grave deve considerarsi connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili”.
Tuttavia, l’art.1 del Dl n. 11/2023 ha introdotto un meccanismo che delimita la responsabilità del cessionario per colpa grave.
“Il nuovo articolo 121, comma 6-bis, esclude la responsabilità del cessionario che dimostri di aver acquisito il credito di imposta e possieda la documentazione richiesta relativa alle spese detraibili, escludendo automaticamente – prosegue Benna – la colpa grave e la responsabilità in solido”.
Inoltre, il successivo comma 6-ter limita ulteriormente la responsabilità del cessionario quando acquista i crediti d’impresa da alcune istituzioni specifiche e dispone di un’attestazione di possesso della documentazione richiesta.
‘Tutele’ che non si ottengono con l’acquisizione della “confort letter”, chiunque sia il soggetto emittente. Tale documentazione non assume alcun titolo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e non è tale da escludere ad origine la responsabilità solidale del cessionario nella specifica fattispecie della colpa grave.