
Cambiano le regole per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali nel settore turistico e termale.
L’art.37 del Dl Lavoro ha modificato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici di utilizzo ed i livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
“La norma prevede che l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è elevato a 15.000 euro e – sottolinea Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – possono accedere alle prestazioni occasionali gli operatori del settore che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.
Tutte le novità normative sono elencate nella circolare n.75 dell’Inps, con la quale l’Istituto comunica che il servizio ‘Contratto di Prestazione occasionale’ sarà ampliato con nuove funzionalità a partire dal 9 agosto 2023.
“A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007. Restano comunque fermi gli altri limiti economici previsti dall’art.54-bis del Dl 50/2017, secondo i quali spettano – conclude Tonelli – per ciascun prestatore compensi non superiori a 5.000 euro, per ciascun utilizzatore compensi non superiori a 15.000 euro e per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a 2.500 euro”.