
Con l’ordinanza n.5707/2024, la Corte di Cassazione ricorda che la notifica della cartella di pagamento, se effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la sola consegna presso l’indirizzo del destinatario, anche a mani di persona non familiare.
“Nel caso in esame, inizialmente la Ctp di Ferrara aveva accolto l’impugnazione del contribuente – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili -, ma la decisione era stata riformata in appello, affermando che l’agente della riscossione aveva rispettato le norme previste dal D.P.R. n.602/1973”.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di seconde cure, ricordando che la notifica della cartella, effettuata direttamente dall’agente della riscossione, segue la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Secondo gli Ermellini infatti, non è necessario seguire la disciplina della Legge n.890/1982 relativa alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ma – prosegue Fedele Santomauro – per garantire la validità della notificazione è sufficiente che le indicazioni sull’avviso di ricevimento seguano le prescrizioni del regolamento postale per la raccomandata ordinaria quando l’atto è consegnato a una persona diversa dal destinatario”.
Inoltre, non è richiesta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento riguardo alla persona a cui è stato consegnato il plico. L’atto è considerato ritualmente consegnato al destinatario anche senza l’invio di una raccomandata al destinatario.