
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna (sentenza n.102/2025) ha respinto l’appello di una società contribuente, condannandola anche per lite temeraria, con l’applicazione dell’articolo 96, comma 3 c.p.c., al pagamento di 3.000 euro. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
“Nel ricorso proposto contro l’atto impositivo, già respinto in primo grado dalla CTP di Bologna, la società sollevava una serie di eccezioni, tra cui – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la presunta nullità della notifica via PEC della cartella, la decadenza e prescrizione del credito e un presunto difetto di motivazione”.
Nonostante i giudici di primo grado avessero sottolineato l’infondatezza di tutte le censure, definendo il ricorso ‘presentato a fini dilatori’, la società ha proseguito in appello reiterando integralmente i motivi già bocciati, senza fornire nuove argomentazioni. Comportamento che il Collegio di Secondo grado ha ritenuto pretestuoso.
“Pertanto, la Corte, nel motivare la condanna per lite temeraria, ha evidenziato una serie di condotte gravi – prosegue Tonelli – dalla reiterazione meccanica delle eccezioni, alla deduzione di vizi già ampiamente superati dalla giurisprudenza, fino al generico richiamo alla prescrizione e alla formulazione di doglianze fondate su norme abrogate o palesemente inconferenti”.
Secondo i giudici, la semplice lettura delle norme e la consultazione della giurisprudenza più recente sarebbero bastate a dissuadere la società dall’insistere su una posizione insostenibile.