Cripto attività, rideterminazione del valore dei beni

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Si è conclusa lo scorso 30 giugno la consultazione pubblica sul trattamento fiscale delle cripto-attività. Tra i diversi aspetti esaminati dall’Amministrazione finanziaria nella bozza di circolare, troviamo la disposizione sulla possibilità di rideterminare il valore dei beni in esame detenuti al 1° gennaio 2023, replicando di fatto la previsione sull’affrancamento dei titoli partecipativi in società.

“Fatte salve le caratteristiche dell’affrancamento delle valute virtuali detenute al 01/01/2023 mediante versamento dell’imposta sostitutiva pari al 14% – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – viene ricordato che l’istituto vale per la determinazione delle plusvalenze di cui alla nuova lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 67 del Tuir senza che venga però consentito il realizzo di minusvalenze e risultando al contempo possibile rideterminare il valore di cripto-attività anche nel caso in cui non siano più detenute alla data del versamento della sostitutiva”.

Qualora il contribuente detenga più tipologie dei beni in questione e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo/valore di acquisto, egli è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione.

“L’Agenzia precisa inoltre che l’imposta sostituiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, con gli interessi dovuti nella misura del 3% per ogni rata e che – conclude Tonelli – per i contribuenti che rideterminano il valore delle cripto-attività vi sarà la necessità di indicare le relative informazioni nella dichiarazione dei redditi per il 2023”.