Il Ddl Lavoro in esame alla Camera introduce diverse novità nel settore delle relazioni lavorative, con l’obiettivo di modernizzare alcune regole e riequilibrare le posizioni tra datore di lavoro e lavoratore. Il disegno di legge prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il limite previsto dal Contratto collettivo nazionale o in assenza di tale previsione superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore.
“Tale meccanismo permette al lavoratore di fruire della NASpI, che non sarebbe riconosciuta in caso di dimissioni volontarie senza giusta causa. Il datore di lavoro – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ha l’obbligo di comunicare l’assenza prolungata alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della dichiarazione”.
Quanto al lavoro stagionale, viene chiarito che le attività organizzate per affrontare intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno, per esigenze tecnico-produttive, o legate ai cicli stagionali di settori o mercati serviti dall’impresa, rientrano nelle attività stagionali.
“Per i contratti a tempo determinato viene stabilito che non si applicano i limiti quantitativi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore e per quelli con caratteristiche speciali. Inoltre – conclude Benna – viene stabilito che per i contratti fino a 6 mesi, la prova deve durare tra un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni, mentre per i contratti tra 6 e 12 mesi, la prova può durare da 2 a 30 giorni”.