
Bonus edilizi, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, come per tutti i crediti d’imposta di natura agevolativa, non si applicano i limiti alla compensazione previsti dall’art.31, comma 1 del Dl n.78/2010. Nonostante la loro natura agevolativa però, tali crediti d’imposta possono essere utilizzati per il versamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del medesimo art.31, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011.
“L’articolo 31, comma 1, del Dl n.78/2010 consente al contribuente il versamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. La norma, inoltre – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non sembra introdurre preclusioni, né escludere alcune tipologie di crediti d’imposta”
Pertanto, ai sensi del Decreto del MEF del 2011, il contribuente, pur colpito dal ‘blocco delle compensazioni’, è sempre legittimato ad utilizzare tutti i crediti erariali a propria disposizione, senza alcuna effettiva esclusione, compresi quelli di natura agevolativa.
“A definire il quadro è la risposta n.435/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, con cui chiarisce che quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione accise del modello F24 – prosegue Buselli – i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono essere assolti utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi esposti nelle altre sezioni del modello F24”.