Detrazione Iva, sì alla prova per presunzioni

La sentenza n. 18642/2023 della Corte di Cassazione

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In materia di Iva, come stabilito dalla Corte di Cassazione sentenza n.18642/2023, nell’impossibilità di produrre le fatture o di acquisire la copia presso i fornitori, il contribuente può provare il proprio diritto alla detrazione attraverso le presunzioni.

“La Suprema Corte ha osservato che, se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna – sostiene Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – grava sul Fisco, che intende disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà fattuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l’onere della relativa contestazione e della conseguenziale prova, mentre, se a tali obblighi il contribuente non si attiene, spetta a questi fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre”.

“Tuttavia – prosegue Cuchel – ove il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori, trova applicazione la regola generale prevista dall’articolo 2724, numero 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”.