Dipendenti e incompatibilità ambientale

Cosa ha stabilito la sentenza n.581/2025 del Tribunale di Milano

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In materia di tutela dell’ambiente di lavoro e gestione delle relazioni interne, è di particolare rilievo la sentenza n.581/2025 del Tribunale di Milano, secondo cui è legittimo il trasferimento di una dipendente che aveva denunciato episodi di ‘mobbing’ e ‘straining’, ritenendo tale misura necessario per garantire il benessere organizzativo e la salute della lavoratrice stessa.

“I Giudici milesi, accogliendo la posizione del datore di lavoro, hanno ritenuto che il trasferimento della dipendente era una misura organizzativa giustificata dall’insorgere di un’incompatibilità ambientale. La sentenza ha sottolineato – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse di mobbing e straining, lo spostamento ad altra sede rappresentava una soluzione ragionevole e proporzionata per eliminare le tensioni e ripristinare un clima lavorativo sereno”.

La pronuncia s’inserisce nel solco del principio secondo cui il datore di lavoro ha il dovere di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, come stabilito dall’art. 2087 del Codice civile. Norma che impone all’azienda di adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni di stress lavorativo e proteggere l’integrità psicofisica dei propri lavoratori.

“Questa sentenza – prosegue Tonelli – conferma l’orientamento giurisprudenziale che non vede il trasferimento per incompatibilità ambientale come una misura punitiva o discriminatoria, bensì una legittima scelta organizzativa, riconoscendo al datore di lavoro un margine di discrezionalità nella gestione delle risorse umane”.