
Al giorno d’oggi, soprattutto nella produzione di contenuti editoriali, i diritti d’autore stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante e quindi è particolarmente importante conoscere il trattamento fiscale da applicare nella dichiarazione dei redditi.
“Tali redditi, vanno collocati all’interno del modello Redditi PF in tre distinte collocazioni a seconda del caso e del regime fiscale applicato. Ad esclusione dei redditi d’impresa – spiega Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili -tali redditi hanno in comune la deduzione forfettaria, ovvero la possibilità di decurtare la componente rilevante ai fini dell’imposizione fiscale”.
“Per i soggetti diversi dagli autori ed inventori, quali ad esempio gli eredi, ai sensi dell’articolo 71 del TUIR, le somme concorrono alla formazione reddito per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 25% e devo essere indicate al rigo RL13 del modello Redditi PF, già al netto della predetta deduzione. Se invece le somme sono percepite direttamente dall’autore e dall’inventore – prosegue – ai sensi dell’articolo 54, comma 8 del TUIR sono ridotte a titolo di deduzione forfettaria del 25% o del 40% se i soggetti hanno età inferiore a 35 anni”.
Nonostante costituiscano redditi di lavoro autonomo le somme percepite a tale titolo non devono essere indicate nel quadro RE, bensì al rigo RL25, colonna 2.
“Infine – conclude Rosignoli – la deduzione forfettaria non si applica nel caso in cui il diritto d’autore sia sfruttato nell’esercizio dell’attività d’impresa perché rientrante nel patrimonio dell’imprenditore”.