Con la sentenza n.45525/2023 la III Sez. Pen. della Corte di Cassazione affronta il tema del pericoloso intreccio esistente fra i reati di emissione di fatture o di documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) e quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).
Le fattispecie di cui agli artt. 2 ed 8 del D.Lgs. 74/2000 sono fa loro molto legate, quasi la conseguenza una dell’altra.
“Nella sentenza, i Supremi Giudici, chiariscono che nonostante l’articolo 9 del D.Lgs 74/2000 preveda una deroga al principio di concorso nel reato quando la stessa persona emette fatture false e le utilizza per dichiarazioni fittizie – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – questa deroga non si applica se la stessa persona fisica è legale rappresentante sia dell’emittente che dell’utilizzatore dei documenti”.
In altre parole, questa deroga non si applica quando la stessa persona fisica è coinvolta in entrambe le fasi dell’emissione e dell’utilizzo delle fatture false.
“La Corte ha inoltre sottolineato che l’assenza di una disposizione nel sistema legislativo che indichi quale dei due reati, dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture false, debba essere punito in determinate circostanze – conclude Baldino – evidenzia la difficoltà nell’applicare la deroga stabilita dal citato articolo 9 a situazioni diverse dal concorso di persone, pertanto la persona fisica può essere perseguibile per entrambi i reati”.