Fermo amministrativo, i casi di impugnabilità

Quando non occorre la contestazione del preavviso

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Con la sentenza n.338/02/25, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte interviene sull’impugnabilità del fermo amministrativo, chiarendo che questo può essere contestato anche se non è stato precedentemente impugnato il relativo preavviso e che è possibile sollevare contestazioni anche nel merito del credito, a patto che non vi siano provvedimenti già definiti.

Secondo i giudici, il fermo amministrativo è un provvedimento impugnabile autonomamente entro 60 giorni dalla sua comunicazione, anche se il preavviso non è stato contestato. Il preavviso, infatti – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – costituisce una mera facoltà per il contribuente, non un obbligo processuale. La sentenza ha poi precisato che l’articolo 86 del D.P.R. 602/73 disciplina esclusivamente le modalità di iscrizione del fermo, non i termini per la sua impugnazione – conclude Rosignoli – che sono invece regolati dall’articolo 21 del D.lgs. 546/1992”.

Il termine di 30 giorni previsto dalla norma invocata dall’ente è dunque un termine dilatorio a favore del contribuente.