
Il decesso del contribuente segna la fine del contenzioso sulle sanzioni tributarie. A confermarlo è la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, che con la sentenza n. 2525/2025 ha dichiarato improcedibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per sopravvenuto difetto d’interesse, poiché le sanzioni non possono essere trasmesse agli eredi.
Il caso trae origine da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che, nel 2012, avrebbe indebitamente compensato un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2011.
“La Corte di Giustizia Tributaria, accogliendo le ragioni dell’erede, ha dichiarato l’appello improcedibile – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sottolineando che l’Agenzia non aveva più interesse a proseguire, trattandosi esclusivamente di sanzioni non trasmissibili. La sanzione, irrogata con l’atto impugnato, non si trasferisce agli eredi. Pertanto – si legge nella sentenza – in assenza di interesse concreto e attuale, l’Agenzia non può insistere nell’appello”.
“La decisione della Corte ribadisce un principio consolidato nel diritto tributario, ovvero – prosegue Accolla – l’obbligazione al pagamento delle sanzioni non sopravvive al decesso del contribuente. Un chiarimento importante che evita contenziosi inutili e tutela i diritti degli eredi, che non possono essere chiamati a rispondere per sanzioni personali del de cuius”.
La Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite da versare direttamente al difensore dell’appellato.