La sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 42195/2023, ha stabilito che in tema di reati tributari, il credito non portato in detrazione nell’anno di competenza e così sottratto alla compensazione, modificando l’obbligazione tributaria fuori dai casi previsti per legge, è indicativo di un profitto idoneo a costituire oggetto di una confisca per equivalente.
“Gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato dagli imputati – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – sostenendo che il credito IVA non portato in detrazione nell’anno di competenza e sottratto alla compensazione costituisce un elemento indicativo di un profitto idoneo a essere oggetto di confisca per equivalente”.
“La Corte ha poi precisato che il concetto di profitto nel contesto dei reati tributari – prosegue Buselli – non si limita solo al risparmio economico derivante dalla sottrazione di importi evasi alla destinazione fiscale, ma comprende anche il mancato esborso dell’imposta dovuta, anche se si tratta solo di una posta contabile immateriale”.