
Con la ripresa dei controlli fiscali dopo la pausa estiva, riaffiora un problema che da anni mina l’efficienza dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, invece di ricorrere alle numerose banche dati a sua disposizione, continua a chiedere ai contribuenti documenti e informazioni già a sua disposizione.
L’articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente vieta espressamente di richiedere al cittadino documenti già acquisiti dalla pubblica amministrazione. “La norma, infatti – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – impone che tali informazioni siano acquisite d’ufficio, evitando oneri superflui per il contribuente”. Un principio più volte sancito dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato come, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede, non possa essere chiesta al cittadino la prova di fatti già noti agli archivi dell’Amministrazione.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni. “Va detto però che non tutti i dati a disposizione del Fisco sono liberamente consultabili. È il caso delle fatture elettroniche, i cui contenuti – prosegue Rosignoli – non risultano integralmente accessibili, o dei rapporti bancari, analizzabili solo in forma pseudonimizzata tramite l’anonimometro, introdotto dalla legge n. 160/2019, e utilizzabile esclusivamente per attività di analisi del rischio”.
Il caso riaccende dunque il dibattito sull’efficienza dei controlli fiscali e sulla reale applicazione delle norme a tutela del contribuente. La loro scarsa utilizzazione, infatti, continua a tradursi in inutili appesantimenti burocratici.