Con la sentenza n.29801/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cooperativa sociale non è soggetta a fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
“Gli Ermellini, accogliendo il motivo di ricorso presentato da una cooperativa che ha sostenuto di essere qualificata come “impresa sociale” in base alla sezione apposita del Registro delle Imprese e allo Statuto societario – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la cooperativa che gode della qualifica di impresa sociale deve essere sottoposta esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, e non al fallimento, in base alla specialità della disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 112/2017, che riguarda la revisione della disciplina in materia di impresa sociale”.
La scelta della Suprema Corte è giustificata dall’interesse pubblico a favorire e promuovere le iniziative dei cittadini a beneficio comune, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Tale principio si riflette nei principi costituzionali di solidarietà (art.2) e di uguaglianza sostanziale (art.3, secondo comma).
“La normativa è orientata a favorire le imprese sociali e tutte le norme relative allo ‘status’ che risultano più favorevoli rispetto a quelle del ‘tipo’ devono essere applicate alle cooperative sociali, in base al comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 112/2017. Di conseguenza – conclude Santomauro – l’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della procedura fallimentare alla cooperativa in questione”.