
Con la sentenza n.16353/2023 la Cassazione ha stabilito che la definizione di crediti inesistenti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 – basata sul duplice presupposto della mancanza totale o parziale del presupposto costitutivo dei crediti medesimi e della non riscontrabilità della compensazione indebita mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr n. 633/1972 – non ha rilevanza anche in sede penale, e quindi ad essa non può farsi riferimento ai fini dell’accertamento del reato previsto dall’art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000.
“Gli Ermellini hanno ribadito che la fattispecie sanzionata penalmente dal novellato art. 10-quater sviluppa una definizione costitutiva ed autonoma dei concetti di crediti inesistenti e di crediti non spettanti, preesistente alle modifiche del D.Lgs. n. 158/2015, laddove – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la definizione di crediti inesistenti di cui al citato articolo 13, rileva ai soli fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo introdotto dal medesimo D.Lgs. n. 158”.