Con la Circolare n.95/2000 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni e le modalità per ottenere benefici fiscali in Italia in relazione alle erogazioni liberali a favore delle Onlus, in particolare per le adozioni a distanza.
“Le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile. Tuttavia – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – nel caso in cui le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, se vengono rispettate determinate condizioni, possono rientrare tra le spese detraibili”.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per le adozioni a distanza possono usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 euro annui. È però necessario che le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa, nell’ambito della sua attività istituzionale, a favore di persone che versano in una condizione di bisogno e che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili.
Inoltre, l’erogazione deve essere effettuata con versamento bancario o tramite sistemi di pagamento tracciabili.
“In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus, compreso il contributo per adozione a distanza – prosegue Tonelli– possono essere dedotte dal reddito complessivo del contribuente, nel limite del 10% di tale reddito”.
Non è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza di detrazione se l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni ottenute.