La mancanza di autorizzazione nelle indagini bancarie

La sentenza n.11542/2023 della Corte di Cassazione

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In materia di indagini bancarie, la mancanza di autorizzazione prevista dall’art.32 del Dpr n.600/1973 per l’accertamento delle imposte indirette e dall’art.51 del Dpr n.633/1972 in materia di IVA, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche o operatori finanziari, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.11542/2023 in cui ha precisato che l’autorizzazione prescritta, esplicando una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra gli uffici, non richiede alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso d’accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite.

“I Supremi Giudici – sottolinea Michela Benna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno evidenziato che la mancanza dell’autorizzazione non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti poiché attiene solo ai rapporti e in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal codice di procedura penale dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita”.

“Pertanto – conclude Benna – poiché il contribuente non ha neppure evidenziato quale concreto pregiudizio avrebbe subito dalla mancata allegazione di una autorizzazione, comunque emessa, il giudice d’appello correttamente ha ritenuto utilizzabili le risultanze degli accertamenti bancari”.