La sentenza passata in giudicato è opponibile al Fisco

L’ordinanza n.27240/2023 la Corte di Cassazione

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Con l’ordinanza n.27240/2023 la Corte di Cassazione interviene in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilendo che la sentenza passata in giudicato resa nei confronti del condebitore solidale è opponibile al Fisco da parte di altro condebitore.

La sentenza in oggetto scaturisce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, a seguito della riqualificazione delle negoziazioni avvenute tra la società ricorrente e altre due imprese in cessione di ramo di azienda.

“La Suprema Corte, ha annullato la sentenza della CTR della Lombardia poiché aveva ad oggetto il medesimo avviso di liquidazione  – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ribadendo nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale”.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, gli Ermellini hanno accolto l’originario il ricorso della contribuente.