La circostanza attenuante dell’attivo ravvedimento di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. non si applica ai delitti tributari. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 17015 del 21 aprile 2023, premettendo che, in termini generali, la circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile.
“Inoltre, per il Supremo Collegio – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il ‘risarcimento del danno’ cagionato all’Erario dai delitti previsti dal D.lgs. n. 74 cit. costituisce fatto autonomamente e specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14, stesso decreto, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante dei reati in detto decreto previsti, purché il “risarcimento” avvenga nei modi, con le forme e nei tempi specificamente indicati dai predetti articoli”.
29 Maggio 2023