Le imposte non versate dall’Amministratore giudiziario gravano sul contribuente

L’ordinanza n.11487/2023 della Corte di Cassazione

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Con l’ordinanza n.11487/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il contribuente rientri nella disponibilità del compendio precedentemente confiscato in via non definitiva, gravano su di lui le imposte dichiarate ma non versate dall’Amministratore giudiziario.

 “Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha confermato, correggendo la motivazione – afferma Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la sentenza con cui la CTR del Veneto ha dichiarato, con esclusione delle sanzioni, la legittimità di tre cartelle di pagamento emesse a seguito dell’omesso versamento di importi a titolo di Irpef, Irap e Iva per l’anno 2009, risultanti dalle rispettive dichiarazioni annuali presentate dall’Amministratore giudiziario che, all’epoca, aveva ancora in gestione i beni del contribuente”.

In particolare, gli Ermellini hanno spiegato che, nella prevenzione, se la confisca non definitiva si consolida in definitiva, poiché confermata dalla Corte d’appello e dalla Cassazione, si realizza l’ablazione del diritto, con contestuale sua ricostruzione in capo all’Erario, a cagione di ciò estinguendosi per confusione i debiti tributari erariali.

“Nel caso di specie, invece – prosegue Baldino – la confisca non definitiva non si è consolidata in definitiva, poiché è stato annullato con decisione irrevocabile il decreto che la dispone, pertanto si risolve ‘ora per allora’ il vincolo già risalente, con meri effetti anticipatori, al sequestro, imponendosi in tal caso la restituzione del compendio all’avente diritto”.