La Corte di Cassazione torna sul tema del limite alla confiscabilità dei beni “futuri”, con particolare riguardo al denaro pervenuto lecitamente sul conto corrente del reo in epoca successiva all’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna.
“Con la sentenza n.40073/2023 i Massimi Giudici hanno confermato la tesi difensiva secondo cui gli importi oggetto del provvedimento di confisca, costituiti da reddito di lavoro – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – essendo pervenuti nel patrimonio del condannato successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna, non potevano essere attinti dal provvedimento ablativo”.
“La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, di pensione, di indennità, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. – conclude Baldino – si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato”.