L’ipoteca esattoriale (ex art. 77 del Dpr n.602/1973) può essere iscritta anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi, se non viene dimostrato che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia con la sentenza n.3565/25/22 relativa ad una contribuente che ha eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, essendo questo compreso in un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia (art.167 cod. civ.) e stabilendo l’art.170 cod. civ. che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
“Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure che ha accolto l’opposizione del contribuente – sottolinea Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la CGT della Lombardia ha richiamato i principi espressi dalla sentenza della Cassazione n.25010/2021 secondo cui l’iscrizione d’ipoteca è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. Grava tuttavia in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”.