Novità per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di ‘Tregua Fiscale’. Con la circolare 9/E/2023 viene fornito un approfondimento in materia di conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art.1, commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023.

“Per quanto riguarda l’arco temporale di applicazione, tenendo conto che l’articolo 17, comma 2 del Dl n.34/2023 ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate è applicabile solo la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata, ma non la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205”.

Per poter definire come pendente la lite, è sufficiente che sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Quindi, per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata non è necessario che entro il 15 febbraio 2023 sia stata effettuata la costituzione in giudizio, che dovrà essere effettuata nei termini di legge.

“Quanto alle liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte. Non è sufficiente – prosegue Accolla – la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado”.

Non è rilevante che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).