Nuove casistiche in materia di dimissioni

Il contesto specifico riguarda i fatti concludenti per assenza ingiustificata

Lavoro

Con la Circolare n. 6/2025, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce le prime applicazioni dell’articolo 19 della Legge n. 203/2024, che introduce una nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata prolungata da parte del lavoratore.

“Il datore di lavoro può considerare come dimissioni implicite l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni di calendario. Tuttavia – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i 15 giorni rappresentano un termine legale minimo, non tassativo”.

Il datore di lavoro, infatti, può comunicare l’assenza all’Ispettorato del Lavoro anche successivamente, senza che ciò infici la validità della risoluzione. La comunicazione dell’assenza all’Ispettorato è un passaggio obbligatorio: solo da quel momento il rapporto si considera interrotto per volontà del lavoratore.

“Non si tratta, però, di una cessazione automatica. La legge prevede infatti una possibilità di opposizione da parte del lavoratore – prosegue Tonelli – qualora egli possa dimostrare che l’assenza prolungata è stata causata da forza maggiore o da fatto imputabile al datore di lavoro”.

Un altro chiarimento importante riguarda il modello UNILAV, con cui il datore comunica la cessazione del rapporto. La data riportata nel modello non può essere anteriore alla comunicazione dell’assenza all’Ispettorato, segna l’effettivo termine del rapporto e l’inizio del periodo di cessazione ai fini contributivi e retributivi.