Obblighi di pubblicazione per i beneficiari di contributi

L’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti

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Come previsto dall’articolo 125-bis della Legge n.124/2017, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013.

“Devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – spiega Rosa Santoriello, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –  effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 nell’esercizio finanziario precedente, di importo pari o superiore a 10.000 euro”.

Tale limite è cumulativo, ovvero corrisponde al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

“L’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro, nonché – prosegue Santoriello – la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi, il beneficio dovrà essere integralmente restituito ai soggetti eroganti.