Con la sentenza n.23630/2023, la Corte di Cassazione torna sul tema della determinazione del reddito d’impresa.
“Secondo la Suprema Corte, l’art.22, comma 2, del D.P.R. n.600/1973, nell’imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – va interpretato nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all’art.2220 cod. civ., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall’art.8, comma 5 della Legge n.212/2000, opera solo se l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza”.
“In altre parole – prosegue Baldino – un’ultrattività dell’obbligo di conservazione opera, a condizione che, nei dieci anni stabiliti dall’articolo 2220 del codice civile e dall’articolo 8, comma 5 della Legge n.212/2000 per la materia tributaria, abbia avuto legittimamente inizio l’accertamento”.