Omessa dichiarazione, il mancato pagamento dimostra la volontà del dolo originario

La sentenza n.11558/2023 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna sul tema dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi stabilendo, con la sentenza n.11558/2023, che la prova del dolo specifico di evasione richiesto per la configurabilità del reato ex art.5 D.Lgs n.74/2000 può desumersi in campo al contribuente anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.

“Con la sentenza – osserva Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – viene confermata la responsabilità del legale rappresentante di una società di capitali, in relazione al reato ex art. 5 D.lgs. n. 74/00”.

“Gli Ermellini hanno anche ricordato che la soglia di punibilità ha natura di elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore e, come tale – prosegue Colonna – deve essere oggetto di rappresentazione e volizione, anche eventuale, del fatto materiale da parte del soggetto agente, il quale deve avere la consapevolezza che le somme evase superino la soglia di punibilità”.