Il nuovo calcolo delle sanzioni per omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, introdotto dall’articolo n.23 del Dl n.48/2023, riguarda anche tutti i procedimenti avviati prima del 5 maggio 2023 e non ancora conclusi. Lo ha chiarito l’Inps nel messaggio n.1931 del 24 maggio 2023.
Ricordiamo che il Dl n.48/2023 ha modificato il c.1-bis dell’art.2 del Dl 463/1983, variando completamente la modalità di determinazione delle sanzioni per i datori di lavoro che non avessero versato trattenute contributive per un importo fino a 10.000 euro, stabilendo che, dal 5 maggio 2023, tale sanzione sarà compresa tra un minimo di 1,5 ed un massimo di 4 volte l’importo omesso, in luogo dell’importo minimo e massimo già previsti (10.000 euro e 50.000 euro).
“L’Istituto ha chiarito che, conformemente agli articoli n.3 e n.25 della Costituzione, all’articolo n.7 della Corte europea per i diritti dell’uomo e all’interpretazione della Corte Costituzionale su analoghe fattispecie – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la sanzione amministrativa in trattazione può essere equiparata a quella penale, quindi è applicabile il principio della retroattività in bonam partem”.
“Pertanto in tutti i casi in cui la sanzione non sia stata interamente pagata, e quindi il procedimento non sia ancora stato estinto, sarà possibile ottenere la rideterminazione degli importi secondo la nuova modalità di calcolo. L’Istituto – conclude Tonelli – provvederà alla ridefinizione degli importi in via di autotutela, emettendo un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulla e sostituisce il precedente”.