Più prove contrarie contro il vecchio redditometro

La sentenza della Corte di Cassazione

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Ampliate le possibilità per il contribuente di fornire prove contrarie alle congetture reddituali stabilite dal vecchio redditometro.

“Con l’ordinanza n.31568/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che nonostante l’articolo 38 del d.P.R. n.600/1973 consenta all’Amministrazione fiscale di presumere il reddito sulla base di una serie di elementi e circostanze – spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – resta comunque aperta la possibilità per il contribuente di fornire prove contrarie”.

Prove – si legge nella sentenza – che possono essere fornite con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale degli elementi accertati dall’Agenzia delle Entrate e la loro durata di possesso.

Inoltre, per quanto riguarda i mutui ultrannuali, la Corte ha specificato che il contribuente può dimostrare che la spesa accertata come reddito sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, ma il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata come reddito, mentre vanno aggiunti i ratei di mutuo maturati e versati per ogni annualità.

“Però, se da una parte la Suprema Corte ha aperto le porte a una più ampia possibilità di fornire prove contrarie nel contesto dell’accertamento sintetico, dall’altra – prosegue Cuchel– sollevata una critica sull’efficacia e la validità dell’accertamento sintetico del reddito in base all’art. 22 del D.L. 78/2010, secondo il quale si tratta di uno strumento anacronistico, obsoleto sul piano economico-sociale e privo di adeguate garanzie per il contribuente”.