Prima casa e usufrutto entro cinque anni

La specifica del caso affrontato dalla Cassazione

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Chi acquista un immobile con i benefici “prima casa” e, entro cinque anni, decide di cederne solo l’usufrutto non rischia di perdere le agevolazioni fiscali. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25863/2025, pubblicata il 22 settembre, che mette fine a un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e fissa un principio di diritto destinato a fare scuola.

“La vicenda riguarda un contribuente che, dopo aver comprato un’abitazione con i benefici prima casa il 1° luglio 2011, aveva donato il diritto di usufrutto ai propri genitori nel 2012. Le Entrate – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – avevano considerato l’atto un trasferimento idoneo a far decadere l’agevolazione, revocando lo sconto fiscale e liquidando una maggiore imposta di registro”.

Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano però annullato l’avviso, ritenendo che non vi fosse stato alcun trasferimento della proprietà, rimasta in capo al contribuente.

“I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso dell’Amministrazione – prosegue Tonelli – confermando che la norma prevede la decadenza solo in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile agevolato, non in caso di costituzione del diritto di usufrutto in favore di terzi”.

Gli Ermellini hanno richiamato la propria giurisprudenza consolidata, che riconosce le agevolazioni anche al compratore della nuda proprietà, purché l’immobile sia destinato ad abitazione principale dopo la riunione dell’usufrutto alla proprietà.