Principio di proporzionalità anche per le sanzioni amministrative tributarie

Riduzione determinata anche dalla condotta dell’agente e dall’opera svolta per l’attenuazione delle conseguenze

corte costituzionale

Il principio di proporzionalità va applicato anche alle sanzioni amministrative tributarie. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n.43/2023 che decide sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.T.P. di Bari sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 471 del 1997, che prevede: «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250».
“Per i giudici di Palazzo della Consulta, occorre che il comma 4 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 venga letto in rapporto al precedente comma 1. In questo modo – spiega Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili – il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze”.