Quali i documenti non esigibili dal Fisco

Sono quelli che già possiede, si applica il principio di collaborazione e buona fede

Imagoeconomica 361333 1 scaled

L’Amministrazione finanziaria non può pretendere documenti già nelle sue disponibilità o reperibili d’ufficio sulla base degli elementi forniti dal cittadino. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.16700/2025, in cui ribadisce che nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, il principio di collaborazione e buona fede si applica in entrambe le direzioni.

Il caso nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEF su una presunta plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile, ricevuto in eredità dal contribuente.

“Nel caso in esame, il Fisco disponeva già degli elementi necessari per recuperare il documento, senza addossare l’onere al contribuente. I Supremi Giudici, infatti – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno ricordato che è corretto escludere eventuali costi non documentati, ma è sbagliato considerare assente la prova del valore iniziale del terreno, quando la relativa denuncia di successione risultava già richiamata nell’atto di vendita inviato all’Agenzia stessa. L’ordinanza richiama l’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, che impedisce alle amministrazioni pubbliche di chiedere atti e informazioni che esse stesse possiedono o possono reperire tramite altre amministrazioni. Il contribuente – conclude Rosignoli – può essere tenuto solo a fornire gli elementi utili per facilitare la ricerca”.

Un principio ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che ne conferma l’applicabilità anche nel processo tributario, sebbene governato dal principio dispositivo.