Redditi, il contribuente deve controllare la dichiarazione

Non è sufficiente affidarsi a un commercialista

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Il contribuente non può ritenersi sollevato dalle proprie responsabilità fiscali solo per aver affidato a un commercialista l’invio telematico della dichiarazione dei redditi.  A ribadire il principio, ormai consolidato, è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.13358/2025, in cui precisa che la vigilanza sull’effettivo adempimento dell’incarico rimane a suo carico e la responsabilità viene meno solo in presenza di una comprovata condotta fraudolenta da parte del professionista.

Nel caso in esame, che trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento notificato a un ingegnere, al quale veniva contestato l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per creare un credito fittizio da usare in compensazione con debiti fiscali, sia la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sia la Suprema Corte avevano rigettato le difese dell’ingegnere.

“I Supremi Giudici, richiamando precedenti sentenzespiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – hanno ricordato che la causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 si applica solo se il contribuente non ha tenuto alcuna condotta colpevole, neppure sotto il profilo della culpa in vigilando e ha presentato denuncia all’autorità giudiziaria”.

“Inoltre, in presenza di un professionista infedele – conclude Buselli – il contribuente deve provare non solo di aver vigilato sull’esecuzione dell’incarico, ma anche che l’inadempimento sia stato fraudolentemente occultato dal consulente, ad esempio attraverso la falsificazione di ricevute telematiche o modelli F24”.