Restituzione del finanziamento ai soci e bancarotta fraudolenta patrimoniale

La sentenza n.39139/2023 della Corte di Cassazione

cassazione ok

In tema di reati fallimentari, in caso di crisi aziendale, il salvataggio attuato dai soci attraverso integrazioni del patrimonio (che possono avere diverse gradazioni), non può prescindere dalla garanzia di un’informazione simmetrica tra soci e terzi sulle condizioni finanziarie della società.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.39139/2023, precisando che la ragione per la quale il conferimento destinato a coprire futuri aumenti di capitale deve essere assoggettato ad un termine finale conoscibile anche dal ceto creditorio, sta nella considerazione che i creditori confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali.

“In altre parole, in caso di conferimento in conto di aumento futuro di capitale – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –esigenze di garanzie del ceto creditorio impongono l’individuazione di un termine finale a cui è correlata, in caso di mancata deliberazione dell’aumento, l’insorgenza del diritto di restituzione del conferimento”.

“Se la restituzione avviene prima del termine – prosegue Buselli – si realizza una distrazione della bancarotta societaria, mentre se non è stato concordato un termine a garanzia dei creditori, né esso venga sollecitato al giudice, le somme non potranno essere restituite, in quanto destinate a coprire l’aumento di capitale”.

Diversamente, si realizzerebbe un rimborso “sine causa”, essendo correlata la relativa obbligazione alla mancata adozione della delibera entro un determinato termine.