Come stabilito dall’art.119-ter del Dl n.34/2020, per le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche è prevista una detrazione del 75%, fruibile in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione si pone su un piano completamente diverso, dall’agevolazione già in vigore, collocandosi al di fuori dell’art. 16 – bis del TUIR che prevedeva un massimale di spesa pari a 96.000 euro unico.
“I limiti massimi delle spese agevolabili infatti non si cumulano con l’importo di 96.000 euro e ammontano a 50.000 euro per gli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – a 40.000 euro per gli interventi su immobili in condominio, da moltiplicare per il numero di unità immobiliari non superiore a otto oppure 30.000 euro da moltiplicare per il numero di unità immobiliari superiore a otto che compongono l’edificio”.
La detrazione può essere fatta valere unicamente per gli edifici già esistenti e per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.