Sanzioni per crediti compensati in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro

La sanzione è nulla se i ruoli sono stati sgravati dall’ente impositore dopo l’invio dell’avviso bonario

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La sanzione applicata per aver compensato crediti in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro (art.31 Dl 78/2010) è da ritenersi nulla se tali ruoli sono stati sgravati dall’ente impositore dopo l’invio dell’avviso bonario.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con la sentenza n.2105/2023.

“La Corte di Palermo ha accolto il ricorso del contribuente, che chiedeva l’annullamento dell’atto per l’inapplicabilità della sanzione, poiché – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – nell’applicazione della sanzione per indebita compensazione, è fondamentale considerare la situazione e l’importo dei ruoli al momento della determinazione della sanzione stessa”.

“Nel caso specifico – prosegue Rosignoli- il tribunale ha evidenziato che il carico di ruolo era stato sgravato in modo significativo, riducendosi a soli quattrocento euro, per effetto di un provvedimento in autotutela dell’Amministrazione finanziaria. Sgravio, che ha inciso sulla situazione, dimostrando l’infondatezza della pretesa impositiva che avrebbe impedito la compensazione”.