
L’obbligo di conservare le scritture contabili non può essere esteso oltre i limiti fissati dalla legge per effetto di richieste tardive dell’Amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2927/2026.
“Gli Ermellini hanno ribadito un principio già consolidato: l’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il termine decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice civile – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sussiste solo se l’accertamento sia stato avviato prima della scadenza di tale termine e non ancora definito”.
Diversamente, consentire richieste documentali tardive significherebbe subordinare la durata dell’obbligo alla sola volontà dell’amministrazione, in contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici. La pronuncia rafforza così un orientamento di tutela per i contribuenti: una volta decorso il termine legale di conservazione delle scritture, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere documenti relativi a periodi ormai “chiusi”, se non ha avviato per tempo l’attività di accertamento.