Senza la nomina del funzionario è nullo l’avviso di accertamento

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia

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La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia (sentenza n. 6990/2023) torna sul tema della nullità degli avvisi di accertamento per difetto di attribuzione del funzionario che ha sottoscritto l’atto, in violazione dell’art 1, comma 87 L. n.549/1995.
Una società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento lamentando, tra le altre cose, l’inesistenza giuridica dell’atto per difetto di notificazione.

“La Corte siciliana, rigettando l’appello, faceva notare che dalla documentazione in atti risulta che l’avviso di pagamento era stato regolarmente notificato, con consequenziale legittimità dell’atto impugnato ma che, tuttavia – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –   andava rilevato che il motivo del ricorso che eccepiva la illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di prova della attribuzione del funzionario che ha sottoscritto l’atto, appare fondato”.

Infatti, l’art. 1, comma 87, L. 549/1995 stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi autorizzati.

Il nominativo del funzionario responsabile deve essere indicato in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

“Il Collegio – ha concluso Benna – ha quindi ribadito che incombe sull’Ente impositore dimostrare, in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva”.