Sequestro e confisca, quando non si procede

Come si sono pronunciati gli Ermellini

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27741/2025, ha stabilito che in materia di reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere mantenuto per l’intero ammontare del profitto derivante dall’evasione quando il contribuente abbia raggiunto un accordo di rateizzazione con l’amministrazione finanziaria e abbia iniziato a versare i ratei dovuti.

“Il sequestro finalizzato alla confisca – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – deve rispettare il principio di proporzionalità, ovvero non può superare il reale vantaggio economico derivante dal reato. In caso contrario, si produrrebbe una duplicazione sanzionatoria in contrasto con i principi generali. Pertanto, i ratei già versati devono ridurre l’importo oggetto di sequestro”.

La decisione della Suprema Corte richiama l’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, nella formulazione vigente dopo la riforma.

“Oggi, infatti – prosegue Rosignoli – la norma riconosce espressamente che, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, e il contribuente è in regola con i pagamenti, il sequestro non deve essere disposto, salvo rischio concreto di dispersione della garanzia patrimoniale”.

Quindi, secondo i giudici di legittimità, una volta estinto il debito fiscale, viene meno il “rapporto di strumentalità” tra sequestro e recupero delle imposte evase. Il reato rimane, ma l’apparato penale non può più giustificare il mantenimento della misura reale.