Società ‘schermo’ e sequestro preventivo

Gli Ermellini chiariscono la legittimazione degli amministratori

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Una recente sentenza (n. 30437/2025) della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un punto delicato del diritto tributario e penale: la possibilità per i rappresentanti legali di impugnare il sequestro preventivo disposto su beni formalmente intestati a una società, ma di fatto nella loro disponibilità.

“Nel caso in esame, tre amministratori erano stati indagati per frode fiscale, relativamente alla presentazione di dichiarazioni IVA contenenti elementi passivi fittizi derivanti da fatture per operazioni inesistenti. In prima battuta – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il Tribunale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ritenendo carente la loro legittimazione”.

La Suprema Corte ha invece annullato quella decisione, riconoscendo la “fungibilità” tra beni personali e beni societari, quando la società costituisce un mero schermo fittizio privo di autonomia rispetto agli amministratori.

“Secondo gli Ermellini, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – prosegue Baldino – può essere disposto sul patrimonio della persona giuridica che agisce come schermo per l’indagato, anche quando il vincolo reale riguardi profitti derivanti da reati commessi in veste diversa o in altre società”.

Con la sentenza, viene inoltre precisato che la natura di società-schermo non preclude l’operatività dell’ente, né ne attribuisce autonomia rispetto a chi lo gestisce, rendendo legittima l’impugnazione da parte degli amministratori dei beni di fatto nella loro disponibilità.