Stralcio dei debiti fino a mille euro, le istruzioni dell’Inps

La domanda potrà essere trasmessa entro il 10 novembre 2023

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Arrivano dall’INPS le disposizioni operative per il perfezionamento della speciale procedura di riconteggio dei debiti annullati previsti dall’art.23-bis del Dl n.48/2023.

“Nella circolare n.86 del 2023, l’Istituto ha precisato che, affinché i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS non venissero lesi dall’annullamento automatico dei debiti contributivi previsto dall’articolo 1, comma 222, della Legge n.197/2022 – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili –  è stata prevista la possibilità di riconteggio dei debiti annullati, da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro fine anno”.

Per poter colmare il buco contributivo ed implementare la propria posizione assicurativa, i soggetti interessati potranno richiedere il riconteggio attraverso due distinti modelli.

La facoltà potrà essere esercitata se, alla data dell’annullamento automatico (24 ottobre 2018 per lo stralcio di cui al Dl n. 119 del 2018 e 30 aprile 2023 per lo stralcio di cui alla Legge n. 197 del 2022), risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

“La domanda potrà essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 e versare integralmente, entro il 31 dicembre 2023 – conclude Accolla – le somme dovute a titolo di contribuzione obbligatoria e le sanzioni civili previste fino alla data di annullamento automatico”. L’entità di tali sanzioni varierà a seconda della motivazione valorizzata nella domanda.