
Con il Dl n.212/2023 sono state introdotte significative modifiche al bonus fiscale del 75% previsto per le spese di rimozione delle barriere architettoniche, disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
Prima di tali modifiche, il beneficio aveva delle particolarità rispetto ad altri interventi edilizi, ovvero consentiva sia la cessione del credito che lo sconto in fattura, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori o dalla data del titolo edilizio.
“Il decreto n.212 – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha definito in modo esplicito gli interventi ammissibili, escludendo esplicitamente le spese per la sostituzione degli infissi. Pertanto, sono considerate ammissibili solo le spese per interventi mirati esclusivamente alla realizzazione di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici preesistenti”.
Inoltre, è richiesta un’asseverazione da parte di tecnici abilitati che confermi il rispetto dei requisiti tecnici.
“La seconda restrizione riguarda la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Dal 1° gennaio 2024 – prosegue Rosignoli – non sarà più possibile usufruire di queste opzioni per le spese sostenute, a meno di alcune eccezioni previste dalla legge”.
Per coloro che hanno iniziato a sostenere spese nel 2023 ma che potrebbero completare i lavori nel 2024, il decreto garantisce la possibilità di continuare a usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per coloro che hanno presentato il titolo abilitativo prima del 30 dicembre 2023, anche se i lavori proseguono nel 2024.